Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 04/08/2005 n. 178

a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,6 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3

b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del comma 3.5

c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.

3.3. Il capitale investito netto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.

3.4. Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 è riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006

c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b)

d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente

e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula: (t -1) AIP PD -×100; DC dove (t-1) è l’anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2004 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l’anno termico 2005-2006, AIP è l’anno dell’incremento patrimoniale e DC è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati iscritti a bilancio fino all’anno 2004, per i quali si utilizza una durata convenzionale pari a 50 anni; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di rigassificazione versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e)

g) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico- tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f).

3.5. Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione

a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera c)

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera

a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.

3.6. Per l'anno termico 2005-2006, i costi operativi, proposti dall'impresa e sottoposti a verifica dell'autorità, sono calcolati con la seguente formula: 04 NI COR2005 = COE2004 + 50% ×[COR2001 ×. j (1+ I05 X ) + COR20012004COE2004 ] 02 dove: COR2005 è il livello dei costi operativi riconosciuto per l’anno termico 2005-2006; COE2004 è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell’esercizio 2004 e risultati dai bilanci d’esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto, calcolato ai sensi del comma 3.7; COR2001 è il livello dei costi operativi riconosciuto per l’anno termico 2001-2002, primo anno del primo periodo di regolazione; I è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell’applicazione del price cap per l’aggiornamento tariffario; X è l’obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel primo periodo di regolazione, pari all’1%; X è l’obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari all’1,5%; CORNI è il livello dei costi operativi relativo ai nuovi investimenti ef 20012004 fettuati nel periodo compreso tra l’anno 2001 e 2004, riconosciuto pari all’1,2% del valore dei medesimi.

3.7. I costi operativi, COE2004, comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili al servizio di rigassificazione effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare

a) il costo del personale

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo

c) i costi per servizi e prestazioni esterne

d) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purchè non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

3.8. Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.7, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e i proventi straordinari.

3.9. L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare

a) ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa

b) ai fini del calcolo dei costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.

3.10. Per l'anno termico 2005-2006, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti

a) RLE, pari al 20 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione

b) RLC pari all'80 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.

3.11. La quota di ricavo RLC, di cui al comma 3.10, è articolata nelle seguenti componenti

a) RLcapitale pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3

b) RLco+amm è riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuti RLco+amm.

3.12. Ogni anno la quota di ricavo RLC è calcolata a partire dal valore aggiornato di RLcapitale e di RLco+amm, ai sensi dell'art. 10 e suddivisa nelle quote di ricavi RLA e RLQ.

Art. 4 - Ricavi relativi a nuovi investimenti

4.1. Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.

4.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità

a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4

b) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4

c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.

4.3. Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di rigassificazione calcolano RLNIt come segue: 4 RLNIt = SRLNIt T 1 T -1 dove: RLNIt T = NIt -1,T × (7,6% + rTTNI ) AMM NI ,t-1 1 dove: RLNIt T è la componente di ricavo addizionale riconducibile agli investimenti 1 della tipologia T, di cui al comma 4.4, realizzati nell’esercizio t-1; NIt-1,T è il valore degli investimenti della tipologia T, realizzati nell’esercizio t-1, e calcolati con la seguente formula: NI = NI CONTR t -1,T bil,T cap,T dove: NIbil,Tè il valore degli investimenti della tipologia T, realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile; CONTRcap, T è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e dei contributi versati da altri soggetti, riferibili agli investimenti NIbil,Tcapitalizzati e riportati sui bilanci sotto posti a revisione contabile; rTTNI è l’incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia T, di cui al comma 4.4; AMM NI ,t-1 è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti rea lizzati nell’esercizio precedente e si calcola con la seguente formula: bil,T ,c AMM NI ,t-1 NI amm c DCc dove: amm è il valore di al netto degli investimenti realizzati nell’esercizio NIbil,T ,c NIbil,T relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell’anno t1, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 1; DCc è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.

4.4. A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT^«NI» «T» per le relative durate

a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%

b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza che non determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale: 1% per 5 anni

c) T=3 investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale, senza richiedere potenziamenti: 2% per 7 anni

d) T=4 investimenti di potenziamento o in nuovi terminali: 3% per 15 anni.

4.5. L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma

4.2, lettera a), con i costi effettivamente sostenuti

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

Art. 5 - Ricavi relativi a nuove imprese di rigassificazione

5.1. Le imprese che realizzano nuovi terminali calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4. Per i primi due anni di attività, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità; per il terzo anno sono calcolati a partire dal bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. Per gli anni termici successivi, le imprese di rigassificazione calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 10.

 

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